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COVID-19: requisiti e modalità di richiesta del bonus baby-sitting, circolare dell'Inps

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L’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni.

L’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In particolare, in alternativa al congedo parentale, dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi possono fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro.

Il bonus baby-sitting viene riconosciuto, per un importo fino a 1.000 euro, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus mediante il Libretto Famiglia.







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